TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI
In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini formativi extracurriculari nella Regione Abruzzo” (DGR 949 del 16/12/2013) Conforma organizza:
Corso di Formazione per TIROCINANTI
della durata di 12 ore suddiviso in 2 moduli:
- 1 Modulo di 4 ore sulla normativa in materia di tirocinio;
- 2 Modulo di 8 ore sull’informativa di base in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Corso di Formazione per il TUTOR AZIENDALE
della durata di 8 ore per il perseguimento della qualifica di:
- Responsabile Aziendale dell’inserimento del Tirocinante.
Come accogliere tirocinanti in qualità di soggetto ospitante?
Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati aventi sede o unità operativa presso la quale viene attivato il tirocinio in Regione Abruzzo.
Qualunque datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalle Linee Guida, può ospitare tirocinanti.
Ogni datore di lavoro privato può avere contemporaneamente non più di:
– 1 tirocinante: le aziende che hanno da 0 a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
– 2 tirocinanti: quelle con organico da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato
– un numero di tirocinanti pari al 10% dell’organico: se sono presenti più di 21 dipendenti a tempo indeterminato
Per i computi sono previste da Linee Guida – a cui si rimanda – delle eccezioni per le cd. Imprese stagionali che operano nel settore turismo così come per il computo dei coadiuvanti familiari nelle imprese artigiane e per i soci di cooperativa.
Ogni datore di lavoro pubblico può avere contemporaneamente un numero di tirocinanti pari al 2% dipendenti a tempo indeterminato.
L’esperienza svolta del tirocinante va certificata?
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
A quali soggetti promotori rivolgersi per attivare il tirocinio?
Vi sono molteplici soggetti (si veda paragrafo 1.4 delle Linee Guida) che possono assistere i soggetti ospitanti nella stesura di convenzione e progetto e fornendo loro ogni chiarimento utile al riguardo. I soggetti promotori possono essere:
– Centri per l’Impiego
– Università ed istituti di istruzione universitaria e le altre istituzioni di alta formazione
– Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento e i soggetti accreditati alla formazione e/o orientamento (OdF)
– Comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali iscritte nell’albo regionale
– Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
– Enti bilaterali
– Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità
– Soggetti accreditati alla svolgimento dei Servizi per il Lavoro
– Le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
– Soggetti autorizzati alla intermediazione al lavoro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4 Agenzie per l’impiego e art. 6 Ope Legis del D.Lgs. 276/2003 si veda Albo Informatico);
– Agenzie tecniche in qualità di Enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Occorre corrispondere una indennità di partecipazione del tirocinante?
In Abruzzo al tirocinante deve essere corrisposta una indennità di partecipazione a titolo di rimborso spese di almeno 600 euro. Essa dal punto di vista fiscale è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50 DPR n. 912/1986 c.d. TUIR).
Per le persone che usufruiscono di altre forme di aiuto e sostentamento, esclusivamente su richiesta dell’interessato, si può concordare di ridurre il rimborso mensile, che comunque non può essere inferiore a 450 euro.
Cos’è il tirocinio?
l tirocinio o stage, è un periodo di formazione on the job presso un’azienda o un ente, che costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di specifiche professionalità.
Il rapporto di stage richiede l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, il soggetto ospitante, il soggetto promotore.
Con DGR n. 704 del 4 novembre 2014 la Regione Abruzzo ha introdotto le nuove “Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari in Abruzzo”. Con la successiva DGR n. 762 dell’11 settembre 2015 sono state apportato alcune modifiche e recepite le norme dell’Accordo sulle linee guida per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale approvato dalla Conferenza Permanente nel 2015. Queste le Linee Guida regionali vigenti.
La disciplina regionale, che non trova applicazione nei c.d. tirocini curriculari, muove dalle Linee Guida adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e distingue tra:
- tirocini formativi e di orientamento della durata massima di sei mese rivolti ai neodiplomati o neolaureati entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro della durata massima di 12 mesi rivolti ai disoccupati
- tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione della durata massima di 24 mesi; i destinatari di tale tipologia di tirocinio sono elencati in dettaglio nelle Linee Guida (disabili, soggetti svantaggiati, titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari, ecc. …).
Come attivare un tirocinio?
I tirocini sono attivati in base ad una apposita convenzione (Allegato B alla DGR n. 704 del 4 novembre 2014) stipulata tra l’ente promotore e il soggetto ospitante, alla quale deve essere allegato un dettagliato progetto formativo (Allegato C alla DGR n. 704 del 4 novembre 2014) sottoscritto da tutti e tre i soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante) sulla cui qualità si esprime con parere vincolante il CPI .
Il tirocinio, pur non raffigurando un rapporto di lavoro, è soggetto a comunicazione obbligatoria che deve essere effettuata dal soggetto ospitante.
Il tirocinante deve essere inoltre assicurato da parte del soggetto promotore, ove non previsto diversamente in Convenzione, per eventuali infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Chi deve verificare il corretto svolgimento del tirocinio e come?
Al momento dell’attivazione del tirocinio, il soggetto ospitante designa un proprio Tutor. Questa figura ha la funzione di favorire lo svolgimento del tirocinio, affiancando il tirocinante e supervisionandone l’attività.
Anche il soggetto promotore nomina un proprio Tutor didattico: egli verifica la corrispondenza tra quanto svolto dal tirocinante e ciò che è indicato nel progetto formativo, e collabora con il Tutor aziendale per la migliore riuscita dell’esperienza.
Per le funzioni ed i compiti dei due tutor si rimanda alle citate Linee Guida.
Dopo il tirocinio sei obbligato ad assumere il tirocinante?
Non sussiste alcun obbligo. C’è da ricordare che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Se l’esperienza è stata reciprocamente utile, e l’azienda è interessata a proseguire la collaborazione con il tirocinante, potrà comunque proporgli un regolare contratto di lavoro.
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